IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  1994,  n.  474  (di seguito:
«decreto-legge n. 332/1994»);
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 332/1994, che prevede che tra le societa' controllate direttamente
o  indirettamente  dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei
trasporti,  delle  telecomunicazioni,  delle fonti di energia e degli
altri  pubblici  servizi  sono individuate con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  intesa  con  il Ministro delle
attivita'  produttive  nonche' con i Ministri competenti per settore,
previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle
nei  cui  statuti,  prima  di  ogni atto che determini la perdita del
controllo,  deve  essere  introdotta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria  una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia
e  delle  finanze  la  titolarita'  di uno o piu' dei poteri speciali
dalla  stessa  disposizione  definiti, da esercitare di intesa con il
Ministro delle attivita' produttive;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto  l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel
quale  e'  previsto  che  i  citati  poteri  speciali  possono essere
introdotti   solo   se  sono  diretti  alla  tutela  di  rilevanti  e
imprescindibili  interessi  dello  Stato, quali l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a
tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 maggio 2004, relativo ai criteri di esercizio dei poteri speciali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
5 ottobre 1995, che ha individuato l'Ente Nazionale Idrocarburi - Eni
S.p.a. quale societa' nel cui statuto introdurre i poteri speciali ai
sensi del richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro del 5 ottobre 1995 -
emanato  di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   e   con   il   Ministro   del   bilancio  e  della
programmazione economica ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-bis,
del  decreto-legge n. 332/1994 - che ha individuato per Eni S.p.a. il
contenuto  della  clausola  attributiva  dei  poteri  speciali di cui
richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
1° aprile  2005 - emanato di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive   ai  sensi  del  richiamato  art.  2,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  n.  332/1994 - che ha nuovamente definito il contenuto
della clausola relativa ai poteri speciali per Eni S.p.a.;
  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che attua la
direttiva  98/30/CE  recante  norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e,  in  particolare, l'art. 21, comma 1, che prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2002, l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas
naturale  e'  oggetto  di  separazione  societaria  da tutte le altre
attivita'  del  settore  del  gas,  ad  eccezione  dell'attivita'  di
stoccaggio,  che  e'  comunque  oggetto  di  separazione  contabile e
gestionale   dall'attivita'   di  trasporto  e  dispacciamento  e  di
separazione  societaria  da  tutte le altre attivita' del settore del
gas;
  Visto  l'art.  1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290,  come modificato dall'art. 1, comma 373, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266, che prevede che ciascuna societa' operante nel settore
della  produzione,  importazione,  distribuzione e vendita di energia
elettrica   e   del   gas  naturale,  anche  attraverso  le  societa'
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante,
e  ciascuna  societa'  a  controllo  pubblico,  anche indiretto, solo
qualora  operi  direttamente nei medesimi settori, non puo' detenere,
direttamente  o  indirettamente,  a  decorrere  dal 31 dicembre 2008,
quote  superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono
proprietarie  e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale;
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
239,  che  stabilisce  che le attivita' di trasporto e dispacciamento
del  gas  naturale  a  rete, nonche' la gestione di infrastrutture di
approvvigionamento  di energia connesse alle attivita' di trasporto e
dispacciamento  di  energia a rete, sono di interesse pubblico e sono
sottoposte   agli  obblighi  di  servizio  pubblico  derivanti  dalla
normativa  comunitaria,  dalla  legislazione  vigente  e  da apposite
convenzioni con le autorita' competenti;
  Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  e, in
particolare,  il  comma  227,  le cui disposizioni hanno novellato la
disciplina  dei  poteri  speciali  di  cui  al  richiamato art. 2 del
decreto-legge n. 332/1994;
  Visto  l'art.  4,  comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nel  quale  e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche'
con  i  Ministri competenti per settori, sono individuate le societa'
dai  cui  statuti  va  eliminata,  con  deliberazione  dell'assemblea
straordinaria,  la  clausola  con  la  quale  e'  stata attribuita al
Ministro  dell'economia  e delle finanze la titolarita' di uno o piu'
poteri speciali;
  Considerato che, in attuazione del richiamato art. 21, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le attivita' di trasporto
e   dispacciamento   di   gas   naturale   sul   territorio  italiano
precedentemente  gestite  da Snam S.p.A. sono state conferite in data
1° luglio 2001 a Snam Rete Gas S.p.A., costituita il 15 novembre 2000
con la denominazione di Rete Gas Italia S.p.A.;
  Considerato   che   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
attualmente  detiene  direttamente  n.  813.443.277 azioni ENI S.p.A.
corrispondenti   a   circa   il   20,32%   del  capitale  sociale  e,
indirettamente,   tramite   Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.,  n.
400.288.338  azioni  ENI S.p.A. corrispondenti al 10,00% del capitale
sociale;
  Considerato  che  ENI  S.p.A.  e'  titolare,  a  sua  volta,  di n.
978.843.070  azioni  Snam Rete Gas S.p.A., pari a circa il 50,07% del
capitale  sociale,  mentre  la  residua  quota del 49,93% e' detenuta
quanto  al  2,01%  dalla  Banca  d'italia e per il 47,92% costituisce
flottante  di  borsa  a  seguito  della quotazione della societa' sul
Mercato  telematico  azionario  di Milano della Borsa Italiana S.p.A.
effettuata in data 6 dicembre 2001;
  Considerato  che  Eni  S.p.A.,  in  base  al  disposto  di  cui  al
richiamato  art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290,  e' soggetta all'obbligo di procedere alla cessione di ulteriori
quote del capitale di Snam Rete Gas S.p.A. e che tale cessione dovra'
realizzarsi secondo i criteri e le modalita' che saranno definiti dal
Governo, come previsto dall'art. 1, comma 2 della richiamata legge n.
481/1995;
  Ritenuto che i rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato di
cui all'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopra
richiamati,  sussistono  con  riferimento  a Snam Rete Gas S.p.A., in
considerazione delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica,
sanita'  e difesa connesse alla regolarita' ed alla continuita' di un
servizio  pubblico  essenziale  per  la  collettivita',  quale  e' il
servizio   di   trasporto   e  dispacciamento  di  gas  naturale,  ed
all'integrita'  e  sicurezza  della relativa rete, nonche' al fine di
garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti e lo sviluppo del
processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  individuare Snam Rete Gas
S.p.A.,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
332/1994,  ai  fini  dell'inserimento  nello  statuto  della clausola
relativa  ai  poteri speciali, rimanendo affidata alla determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
delle  attivita' produttive, la scelta del richiamo in detta clausola
di uno o piu' dei poteri speciali previsti dalla legge;
  Ritenuto  altresi',  in  conformita'  ai principi di effettivita' e
proporzionalita'  vigenti  in  materia  di poteri speciali, che detti
poteri  devono  essere  mantenuti solo per il tempo e nella misura in
cui  essi sono necessari a garantire i rilevanti interessi pubblici e
lo  sviluppo  della  liberalizzazione  del mercato sopra richiamati e
che,  pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di
cinque  anni  dal  loro  inserimento  nello statuto, periodo comunque
necessario  per  la  realizzazione  dell'assetto  previsto dal citato
decreto  legislativo  n.  164  del 2000, ai fini dello sviluppo della
concorrenza nel mercato del gas naturale;
  Vista  la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari in
data 16 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze e di
intesa con il Ministro delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  1.  Snam Rete Gas e' individuata, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come societa' nel
cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo
della  societa'  stessa  da parte dello Stato, deve essere introdotta
una  clausola  che  attribuisca  al  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  uno  o  piu'  dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'art.  2  del  citato  decreto-legge  n. 332/1994, da esercitarsi
d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive.
  2.  La  permanenza  delle  ragioni  che giustificano la sussistenza
della  clausola  di  cui  al comma 1 e' sottoposta a verifica dopo un
periodo  di  cinque  anni  dall'inserimento,  anche in considerazione
dello  stato  di  avanzamento  del  processo  di liberalizzazione del
mercato  interno  del  gas  naturale e del livello di concorrenza ivi
raggiunto.  Le  eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica,
sono apportate nelle forme del presente decreto.
  3.  I poteri speciali di cui al presente decreto sono esercitati in
conformita'  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 maggio 2004.
    Roma, 23 marzo 2006

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Scajola